Introduzione
La legge 15 marzo del 1997 n 59 ha apportato notevoli novità sul
fronte amministrativo ponendo le basi per un'impensabile snellimento delle tortuose
procedure burocratiche fino ad ora oppressive per i comuni cittadini. Le finalità
semplificative della legge hanno richiesto significativi passi avanti nel campo
del diritto e uno di questi, senza dubbio, è l'attribuzione della validità
a tutti gli effetti di legge al documento digitale; infatti all'articolo 15
comma 2, si dice: "Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica
amministrazione e dai privati coi strumenti informatici e telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto
di legge ".
Fino all'approvazione della suddetta legge l'ordinamento
giuridico era strutturato sul presupposto che il documento doveva essere necessariamente
cartaceo affinché potesse essere giuridicamente rilevante. In precedenza,
qualche debole sforzo era stato compiuto dal legislatore, il quale aveva riconosciuto
una certa rilevanza all'informatica, pur continuando a considerare indispensabile
il supporto materiale al fine ultimo di riconoscere al documento validità
ad ogni effetto di legge. A proposito si pensi alle memorie cosiddette WORM,
acronimo di write-once-read-many, che hanno innovato il sistema di archiviazione
delle scritture contabili nell'art.2220 c.c. 3 comma, e che tra i tanti pregi,
garantiscono l'indelebilità di ciò che viene "inciso"
su esse.
Ma con l'art.15 comma 2 della legge 59/97 il legislatore
è riuscito a smaterializzare il documento, ossia a non ritenere indispensabile
il supporto cartaceo perché lo stesso possa essere considerato giuridicamente
rilevante, in presenza sempre e comunque di strumenti di sicurezza idonei a
garantirne la provenienza, e quindi l'originalità.
La sicurezza oggi è, infatti, data dai
sistemi di moderna crittografia come prevede lo stesso regolamento di attuazione
dell'art.15 comma 2.
Da poco finalmente la Corte dei Conti ha concesso
il visto per la registrazione di questo regolamento dando cosÏ il via alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo sette mesi di gestazione e
dopo il continuo braccio di ferro tra magistratura contabile e l'AIPA. Oggetto
della discussione sono stati i forti dubbi di costituzionalità del regolamento
stesso: al centro della questione era appunto il rapporto tra regolamento e
legge stessa. Secondo la magistratura contabile si sarebbe potuto incorrere
nella violazione dell'art. 76 della Costituzione che si occupa dei rapporti
tra leggi delega e legislazione delegata perché la formulazione dell'art.
15 era stata ritenuta troppo povera nell'indicazione dei criteri. Ma fortunatamente
queste obiezioni sono state respinte, e con il visto della Corte dei Conti si
passa alla fase realizzativa; dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
avvenuta lo scorso 13 marzo, toccherà all'AIPA fare il primo passo adottando
norme tecniche perché la firma digitale possa diventare una realtà
giuridica.
La crittografia
Il Dpr contenente il regolamento che attua nei dettagli l'art.15 comma 2
della L. 15, detta i requisiti che il documento digitale deve possedere per
essere giuridicamente rilevante, e tra questi, senza dubbio, la firma digitale
è una delle più grosse innovazioni giuridiche degli ultimi anni
e la sicurezza del sistema è garantita dalle moderne tecniche di crittografia.
Crittografia, termine di etimologia greca da "cryptos"
che significa nascondere, è un metodo in verità molto antico utilizzato
dai militari di tutti i tempi per evitare che documenti riservati (si pensi
a strategie, segreti militari, progetti tecnici ecc.) non cadessero in mani
avverse; si tratta di un metodo che rende incomprensibile un messaggio, cosicché
solo il destinatario è in grado di leggerlo, essendo in possesso del
cifrario.
E' importante un corretto uso della terminologia
crittografica, cosa non sempre fatta vista la facilità con cui si storpiano
o peggio ancora si "italianizzano" termini anglosassoni; per cui per
evitare di apparire ignoranti o pressappochisti in materia "criptare"
"encrittare" "crittografare", figli deformi di termini anglici
come "to encrypt", sono da bandire e sostituire con il più
corretto "cifrare" o "decifrare", se l'operazione è
inversa.
Vediamo ora come attraverso un moderno sistema
di crittografia si è certi della provenienza del messaggio e soprattutto
si è certi della sua integrità. L'integrità e l'imputazione
del contenuto ad un soggetto certo, fa si che oggi si possa considerare il documento
digitale giuridicamente rilevante a prescindere da qualsivoglia supporto materiale,
servendosi appunto di un software di crittografia a chiave pubblica, che garantisce
un margine di sicurezza nettamente superiore rispetto quello normalmente derivante
da un documento cartaceo.
I concetti di chiave pubblica e privata sono assenti
nei sistemi di crittografia classici; infatti ci troviamo di fronte una nuova
classe di cifrari resa possibile dall'avvento delle moderne tecnologie informatiche,
in grado di essere gestiti con più sicurezza e semplicità rispetto
ai cifrari classici basati su sistemi manuali o meccanici.
Queste nuove tecniche di crittografia si basano
sul concetto di "asimmetria", usato per la prima volta nel campo della
crittologia nel 1976 da i due studiosi americani Hiffie ed Hellmann, atto ad
indicare un sistema che si serve di due distinti mezzi, uno per cifrare l'altro
per decifrare, al contrario dei tradizionali metodi di crittografia basati su
un sistema "simmetrico" che per cifrare e decifrare un testo si servono
dello stesso mezzo.
In altre parole, se con un sistema simmetrico
si è in grado di cifrare e decifrare un documento servendosi dello stesso
mezzo come normalmente ci si serve della stessa chiave per chiudere e aprire
una serratura, con il sistema asimmetrico invece si dispone di due chiavi diverse:
una per cifrare chiamata privata (private kay) perché deve rimanere assolutamente
segreta, e l'altra per decifrare chiamata pubblica (pubblic kay) perché
è quella che può essere diffusa al pubblico per decifrare il testo,
attraverso l'inclusione insieme ad altre in appositi data base, magari consultabili
on line (key repositories).
Questo nuovo metodo di cifratura permette anche
l'utilizzo di optional davvero utilissimi come l'"electronic signature"
che garantisce un'autenticazione dei dati generando appunto una firma digitale
che può essere verificata dal destinatario con l'apposita chiave pubblica.
Quindi occorre distinguere due funzioni fondamentali
della cifratura. La prima appunto quella della certificazione del mittente:
Renzo invia un messaggio cifrandolo con la propria chiave privata a Lucia che
a sua volta lo decifra con la corrispondente chiave pubblica di Renzo; cosi
Lucia è certa che che il messaggio è proveniente dal suo amato.
La seconda funzione è quella della garanzia
di riservatezza quindi dell'integrità del messaggio: se Renzo vuole che
solo Lucia e non Don Rodrigo legga il messaggio, lo cifra con la chiave pubblica
di Lucia in modo che quando il messaggio giunge a destinazione, Lucia lo decifra
con la sua chiave privata. Ovviamente è possibile combinare le due funzioni
per cui se Renzo vuole "firmare" il proprio documento e vuole che
solo Lucia lo legga, provvederà a cifrarlo una prima volta con la chiave
pubblica di Lucia poi una seconda volta con la propria chiave privata; allora
Lucia ricevuto il messaggio decifrerà dapprima il messaggio con la chiave
pubblica di Renzo e poi con quella propria privata; se il messaggio apparirà
in chiaro Lucia può esser certa che non ha subito alterazioni, né
da Don Rodrigo né dai Bravi, e che Renzo è il mittente.
Nei sistemi simmetrici convenzionali come il DES
(US Federal Data Encryption Standard) usando una sola chiave per cifrare e decifrare
significa che la chiave deve essere trasmessa prima attraverso canali sicuri
(e il più sicuro è quello della consegna materiale dalle mani
del titolare), in modo che i due corrispondenti la conoscano prima di inviare
messaggi cifrati attraverso canali untrusted. La crittografia asimmetrica risolve
invece questo inconveniente rendendo ancor pi sicure le trasmissioni di
dati.
La crittografia asimmetrica si basa su un algoritmo
matematico chiamato RSA, dai ricercatori del MIT Rivest Shamir e Adleman che
lo hanno inventato: si tratta di cifrari creati utilizzando particolari proprietà
formali dei numeri primi con qualche centinaia di cifre. Vista la grossa affidabilità,
gli inventori hanno provveduto a brevettarlo per sfruttarne i diritti di privativa
e hanno costituito una apposita società, la RSA Data Security Inc., oggi
incorporata dalla Security Dinamics, che ha ceduto i diritti di sfruttamento
dell'algoritmo alle principali software houses ovviamente come la Microsoft
(Bill c'entra sempre) ed altre. Figlio dell'RSA è il PGP, acronimo di
Pretty Good Privacy, software realizzato da Phillip Zimmermann basato su una
variante del medesimo algoritmo oggi reperibile facilmente anche in rete e gratuitamente.
PGP
Ogni utente del software di PGP con una funzione del programma (per la versione
2.61 è: pgp -kg, ma versioni più evolute, come il PGP 5.0, hanno
un interfaccia grafica più semplificata quindi alle solite stringhe dos
standard si sostuiscono finestre e pulsanti tipiche di Windows) genera una coppia
di chiavi, una denominata privata, l'altra pubblica.
L'algoritmo matematico che genera le due chiavi
fa si che ciò che una chiave cifra l'altra decifra, e che dalla chiave
pubblica non è possibile in tempi ragionevoli, almeno allo stato delle
conoscenze attuali, risalire a quella privata. Per cui ne fa un sistema di cifratura
ad altissima sicurezza; tanto ciò è vero che insieme ad altri
(Pgphone ecc.), è considerato dalla legislazione americana alla stregua
di armi da guerra. La legislazione in questione (ITAR: International Traffic
in Arms Regulations) vieta l'esportazione dagli USA di questi programmi in quanto
una loro incontrollata diffusione potrebbe nuocere alla sicurezza nazionale
statunitense.
Allora attraverso le chiavi asimmetriche generate
è possibile garantire la privacy escludendo qualsiasi tipo di intrusione
a scopo sabotatorio o meno, e in più assicurare la provenienza del messaggio,
come fanno con disinvoltura Renzo e Lucia, ma anche autenticare oltre che il
mittente il messaggio stesso attraverso la cosiddetta funzione di hash partendo
dal testo del messaggio. Il PGP calcola un hash che è una specie di riassunto
del messaggio a lunghezza fissa (es. 180 bits di lunghezza) che verrà
verificato dal destinatario; se il messaggio è stato alterato, l'hash
non corrisponde più: Renzo attacca al messaggio (plaintext) il corrispondente
hash e può firmare cifrando il tutto (plaintext più hash) o solo
l'hash lasciando il messaggio in chiaro, e Lucia servendosi della chiave pubblica
di Renzo potrà decifrare il tutto (ciphertext) e verificare la corrispondenza
del messaggio all'hash: se tutto coincide, il messaggio così come è
stato scritto da Renzo non ha subito alterazioni.
Sicurezza del sitema, Certification Authorities
(CA) e servizio di Digital time stamping (DTS)
Come ho già accennato il sistema di crittografia a chiave pubblica è
sicuro, per cui gli unici "buchi" del sistema dipendono essenzialmente
dalla gestione delle chiavi, ovvero se la chiave privata non è stata
tenuta abbastanza segreta. Ma in realtà chiunque potrebbe generare delle
doppie chiavi associandole al nome di una persona diversa, o addirittura ad
una persona che non esiste, per poi usarle al fine di imputare conseguenze derivanti
dall'apposizione di una firma digitale ad un altro soggetto o ad un soggetto
"fantasma".
La risposta a questo problema è stata trovata
con la cosiddetta procedura di certificazione, attraverso la quale soggetti
pubblici o privati autorizzati (Certification Authorities), in posizione di
terzietà, garantiscono che quel tipo di chiave pubblica corrisponde a
un determinato soggetto.
In altre parole si tratta di autorità che
hanno il compito di certificare che il titolare di una chiave pubblica, e quindi
della corrispondente privata, è una determinata persona.
Questo è un essenziale punto perché
i documenti elettronici abbiano rilevanza giuridica, e infatti il regolamento
di attuzione dell'art 15 comma 2 della legge 59/97 all'art. 1 lett. H definisce
la certificazione come "il risultato della procedura informatica, applicata
alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale
si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità
della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in
ogni caso non superiore a tre anni", e per certificatore, alla lett. K
del medesimo articolo, "il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente
a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati".
In sostanza chi ha intenzione di utilizzare documenti
e firme digitali ad ogni effetto di legge dovrà reacarsi presso una Certification
Authority per il rilascio di una certificazione in relazione alla propria chiave
pubblica che conterrà le generalità del titolare corrispondente,
periodo di validità, e l'indicazione dell'autorità stessa.
Ma chi deve ricoprire l'incarico di thrusted third
part? Il problema è sentito tuttora anche da tecnici e giuristi americani,
e in particoar modo si chiede si tale funzione possa essere ricoperta da un
soggetto dotato di indiscutibili requisiti giuridici ma privo di una delega
espressamente conferita dallo Stato o invero se tale attività debba essere
riservata appunto a soggetti dotati di sigillo "governativo".
Attualmente negli Stati Uniti sono le software
houses specializzate in crittografia asimmetrica come ad esempio Verisign svolgere
tale attività anche perché le sole in grado di produrre softwares
appunto idonei a cifrare firme digitali.
Negli ordinamenti civil law come il nostro, la
tradizione giuridica si serve da secoli di una trusted third part ma che esercita
sempre grazie ad una delega dello Stato, e il ruolo del notaio ne costituisce
il miglior esempio; per cui se è impensabile che un soggetto eserciti
come notaio senza la suddetta delega, è difficile ammettere che il ruolo
di trusted third part possa essere ricoperto da un soggetto privo di tale egida.
L'importanza della terzietà della C.A.
si carpisce anche in relazione ai servizi accessori che è tenuta a garantire:
e si pensi a proposito al Digital Time Stamping (D.t.s.), un servizio fondamentale
e delicatissimo per le implicazioni giuridiche derivanti dall'apposizione di
una data certa ad un determinato documento digitale. Ecco perché tanti
giuristi ritengono che tale optional deve essere garantito da un'autorità
davvero super partes su delega dello Stato, poiché un soggetto privo
di tale requisito potrebbe trovarsi più facilmente in conflitto di interessi.
Il D.t.s. permette appunto di "marchiare"
con data e ora il documento in modo da attribuirgli quell'importante requisito
che è la data, certa richiesto spesso dal nostro Codice Civile. La procedura
è la seguente: il documento viene inviato dapprima alla CA la quale provvederà
ad imprimere data e ora, successivamente il documento così marcato verrà
cifrato con la chiave privata della CA e restituito al richiedente del servizio.
Conclusioni
Un documento cartaceo sottoscritto è considerato giuridicamente rilevante
perché sicuro, dal momento che risulta difficile falsificarlo, e perché
vi sono tecniche che permettono di individuare l'alterazione con analisi scientifico-grafologiche;
la sottoscrizione autografa, invece, produce effetti giuridici perché
l'ordinamento si basa sulla buona fede degli individui ma in realtà non
è per nulla sicura: quanti di noi a scuola erano esperti grafologi capaci
di ripodurre con arte la firma dei nostri genitori per le giustificazioni?
Non si può certamente affermare che il
sistema di cifratura asimmetrica è assolutamente sicuro; non è
impossibile risalire da una chiave pubblica a quella privata ma è impossibile
farlo in tempo utile cosicché la falsificazione imporrebbe costi spropositati
rispetto ai vantaggi che se ne ricaverebbero. Ma certamente si può affermare
che il documento elettronico sottoscritto digitalmente è maggiormente
più sicuro di un documento cartaceo sottoscritto tradizionalmente: le
alterarazioni, anche di un solo bit, di un documento digitale (che può
essere ricordiamo non solo un testo ma anche un'immagine un suono) con firma
digitale, sono immediatamente riconoscibili, senza ricorrere alle complesse
analisi scientifico-grafologiche necessarie per i documenti cartacei. Tempi
duri per gli scolari del nuovo millennio!