Introduzione
La legge 15 marzo del 1997
n 59 ha apportato notevoli novità sul fronte amministrativo ponendo le basi
per un'impensabile snellimento delle tortuose procedure burocratiche fino ad
ora oppressive per i comuni cittadini. Le finalità semplificative della legge
hanno richiesto significativi passi avanti nel campo del diritto e uno di questi,
senza dubbio, è l'attribuzione della validità a tutti gli effetti di legge al
documento digitale; infatti all'articolo 15 comma 2, si dice: "Gli atti, i dati
e i documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati coi strumenti
informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché
la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici,
sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge ".
Fino all'approvazione della
suddetta legge l'ordinamento giuridico era strutturato sul presupposto che il
documento doveva essere necessariamente cartaceo affinché potesse essere giuridicamente
rilevante. In precedenza, qualche debole sforzo era stato compiuto dal legislatore,
il quale aveva riconosciuto una certa rilevanza all'informatica, pur continuando
a considerare indispensabile il supporto materiale al fine ultimo di riconoscere
al documento validità ad ogni effetto di legge. A proposito si pensi alle memorie
cosiddette WORM, acronimo di write-once-read-many, che hanno innovato il sistema
di archiviazione delle scritture contabili nell'art.2220 c.c. 3 comma, e che
tra i tanti pregi, garantiscono l'indelebilità di ciò che viene "inciso" su
esse.
Ma con l'art.15 comma 2
della legge 59/97 il legislatore è riuscito a smaterializzare il documento,
ossia a non ritenere indispensabile il supporto cartaceo perché lo stesso possa
essere considerato giuridicamente rilevante, in presenza sempre e comunque di
strumenti di sicurezza idonei a garantirne la provenienza, e quindi l'originalità.
La sicurezza oggi è, infatti,
data dai sistemi di moderna crittografia come prevede lo stesso regolamento
di attuazione dell'art.15 comma 2.
Da poco finalmente la Corte
dei Conti ha concesso il visto per la registrazione di questo regolamento dando
cosÏ il via alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo sette mesi
di gestazione e dopo il continuo braccio di ferro tra magistratura contabile
e l'AIPA. Oggetto della discussione sono stati i forti dubbi di costituzionalità
del regolamento stesso: al centro della questione era appunto il rapporto tra
regolamento e legge stessa. Secondo la magistratura contabile si sarebbe potuto
incorrere nella violazione dell'art. 76 della Costituzione che si occupa dei
rapporti tra leggi delega e legislazione delegata perché la formulazione dell'art.
15 era stata ritenuta troppo povera nell'indicazione dei criteri. Ma fortunatamente
queste obiezioni sono state respinte, e con il visto della Corte dei Conti si
passa alla fase realizzativa; dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
avvenuta lo scorso 13 marzo, toccherà all'AIPA fare il primo passo adottando
norme tecniche perché la firma digitale possa diventare una realtà giuridica.
La crittografia
Il Dpr contenente il regolamento
che attua nei dettagli l'art.15 comma 2 della L. 15, detta i requisiti che il
documento digitale deve possedere per essere giuridicamente rilevante, e tra
questi, senza dubbio, la firma digitale è una delle più grosse innovazioni giuridiche
degli ultimi anni e la sicurezza del sistema è garantita dalle moderne tecniche
di crittografia.
Crittografia, termine di
etimologia greca da "cryptos" che significa nascondere, è un metodo in verità
molto antico utilizzato dai militari di tutti i tempi per evitare che documenti
riservati (si pensi a strategie, segreti militari, progetti tecnici ecc.) non
cadessero in mani avverse; si tratta di un metodo che rende incomprensibile
un messaggio, cosicché solo il destinatario è in grado di leggerlo, essendo
in possesso del cifrario.
E' importante un corretto
uso della terminologia crittografica, cosa non sempre fatta vista la facilità
con cui si storpiano o peggio ancora si "italianizzano" termini anglosassoni;
per cui per evitare di apparire ignoranti o pressappochisti in materia "criptare"
"encrittare" "crittografare", figli deformi di termini anglici come "to encrypt",
sono da bandire e sostituire con il più corretto "cifrare" o "decifrare", se
l'operazione è inversa.
Vediamo ora come attraverso
un moderno sistema di crittografia si è certi della provenienza del messaggio
e soprattutto si è certi della sua integrità. L'integrità e l'imputazione del
contenuto ad un soggetto certo, fa si che oggi si possa considerare il documento
digitale giuridicamente rilevante a prescindere da qualsivoglia supporto materiale,
servendosi appunto di un software di crittografia a chiave pubblica, che garantisce
un margine di sicurezza nettamente superiore rispetto quello normalmente derivante
da un documento cartaceo.
I concetti di chiave pubblica
e privata sono assenti nei sistemi di crittografia classici; infatti ci troviamo
di fronte una nuova classe di cifrari resa possibile dall'avvento delle moderne
tecnologie informatiche, in grado di essere gestiti con più sicurezza e semplicità
rispetto ai cifrari classici basati su sistemi manuali o meccanici.
Queste nuove tecniche di
crittografia si basano sul concetto di "asimmetria", usato per la prima volta
nel campo della crittologia nel 1976 da i due studiosi americani Hiffie ed Hellmann,
atto ad indicare un sistema che si serve di due distinti mezzi, uno per cifrare
l'altro per decifrare, al contrario dei tradizionali metodi di crittografia
basati su un sistema "simmetrico" che per cifrare e decifrare un testo si servono
dello stesso mezzo.
In altre parole, se con
un sistema simmetrico si è in grado di cifrare e decifrare un documento servendosi
dello stesso mezzo come normalmente ci si serve della stessa chiave per chiudere
e aprire una serratura, con il sistema asimmetrico invece si dispone di due
chiavi diverse: una per cifrare chiamata privata (private kay) perché deve rimanere
assolutamente segreta, e l'altra per decifrare chiamata pubblica (pubblic kay)
perché è quella che può essere diffusa al pubblico per decifrare il testo, attraverso
l'inclusione insieme ad altre in appositi data base, magari consultabili on
line (key repositories).
Questo nuovo metodo di
cifratura permette anche l'utilizzo di optional davvero utilissimi come l'"electronic
signature" che garantisce un'autenticazione dei dati generando appunto una firma
digitale che può essere verificata dal destinatario con l'apposita chiave pubblica.
Quindi occorre distinguere
due funzioni fondamentali della cifratura. La prima appunto quella della certificazione
del mittente: Renzo invia un messaggio cifrandolo con la propria chiave privata
a Lucia che a sua volta lo decifra con la corrispondente chiave pubblica di
Renzo; cosi Lucia è certa che che il messaggio è proveniente dal suo amato.
La seconda funzione è quella
della garanzia di riservatezza quindi dell'integrità del messaggio: se Renzo
vuole che solo Lucia e non Don Rodrigo legga il messaggio, lo cifra con la chiave
pubblica di Lucia in modo che quando il messaggio giunge a destinazione, Lucia
lo decifra con la sua chiave privata. Ovviamente è possibile combinare le due
funzioni per cui se Renzo vuole "firmare" il proprio documento e vuole che solo
Lucia lo legga, provvederà a cifrarlo una prima volta con la chiave pubblica
di Lucia poi una seconda volta con la propria chiave privata; allora Lucia ricevuto
il messaggio decifrerà dapprima il messaggio con la chiave pubblica di Renzo
e poi con quella propria privata; se il messaggio apparirà in chiaro Lucia può
esser certa che non ha subito alterazioni, né da Don Rodrigo né dai Bravi, e
che Renzo è il mittente.
Nei sistemi simmetrici
convenzionali come il DES (US Federal Data Encryption Standard) usando una sola
chiave per cifrare e decifrare significa che la chiave deve essere trasmessa
prima attraverso canali sicuri (e il più sicuro è quello della consegna materiale
dalle mani del titolare), in modo che i due corrispondenti la conoscano prima
di inviare messaggi cifrati attraverso canali untrusted. La crittografia asimmetrica
risolve invece questo inconveniente rendendo ancor pi˜ sicure le trasmissioni
di dati.
La crittografia asimmetrica
si basa su un algoritmo matematico chiamato RSA, dai ricercatori del MIT Rivest
Shamir e Adleman che lo hanno inventato: si tratta di cifrari creati utilizzando
particolari proprietà formali dei numeri primi con qualche centinaia di cifre.
Vista la grossa affidabilità, gli inventori hanno provveduto a brevettarlo per
sfruttarne i diritti di privativa e hanno costituito una apposita società, la
RSA Data Security Inc., oggi incorporata dalla Security Dinamics, che ha ceduto
i diritti di sfruttamento dell'algoritmo alle principali software houses ovviamente
come la Microsoft (Bill c'entra sempre) ed altre. Figlio dell'RSA è il PGP,
acronimo di Pretty Good Privacy, software realizzato da Phillip Zimmermann basato
su una variante del medesimo algoritmo oggi reperibile facilmente anche in rete
e gratuitamente.
PGP
Ogni utente del software
di PGP con una funzione del programma (per la versione 2.61 è: pgp -kg, ma versioni
più evolute, come il PGP 5.0, hanno un interfaccia grafica più semplificata
quindi alle solite stringhe dos standard si sostuiscono finestre e pulsanti
tipiche di Windows) genera una coppia di chiavi, una denominata privata, l'altra
pubblica.
L'algoritmo matematico
che genera le due chiavi fa si che ciò che una chiave cifra l'altra decifra,
e che dalla chiave pubblica non è possibile in tempi ragionevoli, almeno allo
stato delle conoscenze attuali, risalire a quella privata. Per cui ne fa un
sistema di cifratura ad altissima sicurezza; tanto ciò è vero che insieme ad
altri (Pgphone ecc.), è considerato dalla legislazione americana alla stregua
di armi da guerra. La legislazione in questione (ITAR: International Traffic
in Arms Regulations) vieta l'esportazione dagli USA di questi programmi in quanto
una loro incontrollata diffusione potrebbe nuocere alla sicurezza nazionale
statunitense.
Allora attraverso le chiavi
asimmetriche generate è possibile garantire la privacy escludendo qualsiasi
tipo di intrusione a scopo sabotatorio o meno, e in più assicurare la provenienza
del messaggio, come fanno con disinvoltura Renzo e Lucia, ma anche autenticare
oltre che il mittente il messaggio stesso attraverso la cosiddetta funzione
di hash partendo dal testo del messaggio. Il PGP calcola un hash che è una specie
di riassunto del messaggio a lunghezza fissa (es. 180 bits di lunghezza) che
verrà verificato dal destinatario; se il messaggio è stato alterato, l'hash
non corrisponde più: Renzo attacca al messaggio (plaintext) il corrispondente
hash e può firmare cifrando il tutto (plaintext più hash) o solo l'hash lasciando
il messaggio in chiaro, e Lucia servendosi della chiave pubblica di Renzo potrà
decifrare il tutto (ciphertext) e verificare la corrispondenza del messaggio
all'hash: se tutto coincide, il messaggio così come è stato scritto da Renzo
non ha subito alterazioni.
Sicurezza del sitema,
Certification Authorities (CA) e servizio di Digital time stamping (DTS)
Come ho già accennato il
sistema di crittografia a chiave pubblica è sicuro, per cui gli unici "buchi"
del sistema dipendono essenzialmente dalla gestione delle chiavi, ovvero se
la chiave privata non è stata tenuta abbastanza segreta. Ma in realtà chiunque
potrebbe generare delle doppie chiavi associandole al nome di una persona diversa,
o addirittura ad una persona che non esiste, per poi usarle al fine di imputare
conseguenze derivanti dall'apposizione di una firma digitale ad un altro soggetto
o ad un soggetto "fantasma".
La risposta a questo problema
è stata trovata con la cosiddetta procedura di certificazione, attraverso la
quale soggetti pubblici o privati autorizzati (Certification Authorities), in
posizione di terzietà, garantiscono che quel tipo di chiave pubblica corrisponde
a un determinato soggetto.
In altre parole si tratta
di autorità che hanno il compito di certificare che il titolare di una chiave
pubblica, e quindi della corrispondente privata, è una determinata persona.
Questo è un essenziale
punto perché i documenti elettronici abbiano rilevanza giuridica, e infatti
il regolamento di attuzione dell'art 15 comma 2 della legge 59/97 all'art. 1
lett. H definisce la certificazione come "il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante
la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo
di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato,
in ogni caso non superiore a tre anni", e per certificatore, alla lett. K del
medesimo articolo, "il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati".
In sostanza chi ha intenzione
di utilizzare documenti e firme digitali ad ogni effetto di legge dovrà reacarsi
presso una Certification Authority per il rilascio di una certificazione in
relazione alla propria chiave pubblica che conterrà le generalità del titolare
corrispondente, periodo di validità, e l'indicazione dell'autorità stessa.
Ma chi deve ricoprire l'incarico
di thrusted third part? Il problema è sentito tuttora anche da tecnici e giuristi
americani, e in particoar modo si chiede si tale funzione possa essere ricoperta
da un soggetto dotato di indiscutibili requisiti giuridici ma privo di una delega
espressamente conferita dallo Stato o invero se tale attività debba essere riservata
appunto a soggetti dotati di sigillo "governativo".
Attualmente negli Stati
Uniti sono le software houses specializzate in crittografia asimmetrica come
ad esempio Verisign svolgere tale attività anche perché le sole in grado di
produrre softwares appunto idonei a cifrare firme digitali.
Negli ordinamenti civil
law come il nostro, la tradizione giuridica si serve da secoli di una trusted
third part ma che esercita sempre grazie ad una delega dello Stato, e il ruolo
del notaio ne costituisce il miglior esempio; per cui se è impensabile che un
soggetto eserciti come notaio senza la suddetta delega, è difficile ammettere
che il ruolo di trusted third part possa essere ricoperto da un soggetto privo
di tale egida.
L'importanza della terzietà
della C.A. si carpisce anche in relazione ai servizi accessori che è tenuta
a garantire: e si pensi a proposito al Digital Time Stamping (D.t.s.), un servizio
fondamentale e delicatissimo per le implicazioni giuridiche derivanti dall'apposizione
di una data certa ad un determinato documento digitale. Ecco perché tanti giuristi
ritengono che tale optional deve essere garantito da un'autorità davvero super
partes su delega dello Stato, poiché un soggetto privo di tale requisito potrebbe
trovarsi più facilmente in conflitto di interessi.
Il D.t.s. permette appunto
di "marchiare" con data e ora il documento in modo da attribuirgli quell'importante
requisito che è la data, certa richiesto spesso dal nostro Codice Civile. La
procedura è la seguente: il documento viene inviato dapprima alla CA la quale
provvederà ad imprimere data e ora, successivamente il documento così marcato
verrà cifrato con la chiave privata della CA e restituito al richiedente del
servizio.
Conclusioni
Un documento cartaceo sottoscritto
è considerato giuridicamente rilevante perché sicuro, dal momento che risulta
difficile falsificarlo, e perché vi sono tecniche che permettono di individuare
l'alterazione con analisi scientifico-grafologiche; la sottoscrizione autografa,
invece, produce effetti giuridici perché l'ordinamento si basa sulla buona fede
degli individui ma in realtà non è per nulla sicura: quanti di noi a scuola
erano esperti grafologi capaci di ripodurre con arte la firma dei nostri genitori
per le giustificazioni?
Non si può certamente affermare
che il sistema di cifratura asimmetrica è assolutamente sicuro; non è impossibile
risalire da una chiave pubblica a quella privata ma è impossibile farlo in tempo
utile cosicché la falsificazione imporrebbe costi spropositati rispetto ai vantaggi
che se ne ricaverebbero. Ma certamente si può affermare che il documento elettronico
sottoscritto digitalmente è maggiormente più sicuro di un documento cartaceo
sottoscritto tradizionalmente: le alterarazioni, anche di un solo bit, di un
documento digitale (che può essere ricordiamo non solo un testo ma anche un'immagine
un suono) con firma digitale, sono immediatamente riconoscibili, senza ricorrere
alle complesse analisi scientifico-grafologiche necessarie per i documenti cartacei.
Tempi duri per gli scolari del nuovo millennio!
Related links:
Dorothy Dennings home page:
http://guru.cosc.georgetown.edu/~denning/
Pgp home page: http://www.vol.it/mirror/PGP/pub/pgp/www/
Itar: http://wuarchive.wustl.edu/doc/EFF/Security/Crypto_bills_1996/Clipper_III/Crypto_bills_1996/ITAR_export/
Rsa Faq: http://www.netmeg.net/faq/science/cryptography/rsa/02.html
Cryptoribelli ed autodifesa
digitale: http://www.ecn.org/crypto/
La firma digitale: http://www.consulentidellavoro.it/edicola/firmadig.html
Dpr documento elettronico
approvato: http://www.interlex.com/testi/dpr3.htm
Digital signature encrypyion:
http://www2.echo.lu/legal/en/internet/digsig/digsig.html
La posizione del Cert:
http://idea.sec.dsi.unimi.it/NEW/newpos.html
Danilo del Gaizo Avvocato
dello Stato: http://www.forumpa.it/relazion/Testi/delgazio.htm
Crittografia: http://telemat.die.unifi.it/book/1997/cryptography/cryintr1.htm
Guida introduttiva al Pgp:
http://www.ecn.org/crypto/crypto/guidapgp.htm
Introduzione della crittografia
nella 1a guerra mondiale: http://www.venis.it/~poloest/mfosc/studenti/statistica/critto/critwar.htm
Appendice algoritmi di crittogafia:
http://telemat.die.unifi.it/book/Internet/Security/elab6.htm
Algoritmi e strutture dati per crittografia:
http://omega.di.unipi.it/Sicurezza/MODULO.3/